Art. 4.
(Dotazioni organiche).

      1. Le dotazioni organiche relative ai mediatori sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell'ufficio scolastico

 

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provinciale, secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme della presente legge, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito del decreto annualmente predisposto relativo alle dotazioni organiche del personale delle scuole di ogni ordine e grado.
      2. La determinazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti. Essa deve altresì tenere conto dell'età e della provenienza degli studenti stranieri e delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, delle esigenze particolari presenti nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.